Accesso agli Atti

Ultima modifica 21 aprile 2021

Il diritto di accesso è regolato dalla Legge 241/90 e successive modifiche/integrazioni.

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione el Sindaco ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 267/00

Modalità di accesso

  • È il diritto degli interessati esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, con il solo rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
  • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitatile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
  • Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi.
  • È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
  • Le richieste dovranno essere presentate all’ Ufficio Protocollo per la protocollazione , eventualmente in collaborazione con gli altri uffici del Comune.
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