IMU 2020

Ultima modifica 10 marzo 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2020, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 conferma le scadenze per il pagamento dell'imposta in due rate:

- 16 giugno per l'acconto

- 16 dicembre per il saldo

Acconto IMU 2020

Per il 2020 la determinazione dell'acconto dovrà essere uguale alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, indicando nel modello di pagamento F24 i codici tributo della IMU;

Si precisa che:

  1. 1) come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall'inquilino.

  2. 2) in caso di acquisto di immobili nel primo semestre del 2020 l'acconto da parte dell'acquirente non è dovuto, in quanto, come precisato dalla Circolare 1/DF, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, ma nulla era stato versato dal nuovo proprietario per l'immobile in questione perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Saldo IMU 2020

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dall'Amministrazione.

Per l'anno 2020, con il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, art. 138, è stato stabilito che i comuni possono approvare le delibere relative alle aliquote dell'imposta entro il 31 luglio 2020 con validità dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Aliquote IMU 2020

Le aliquote IMU relative all'anno di imposta 2020 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2020

Tipologia immobile - Aliquota IMU

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,6 per cento

fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,1 per cento

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - 0,045 per cento

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 - 1,06 per cento

fabbricati  concessi in comodato d’uso registrato tra parenti di primo grado in linea retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,805 per cento

fabbricati affittati a canone concordato secondo l’accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,805 per cento

fabbricati non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES - 0,945 per cento

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti - 1,105 per cento

aree fabbricabili - 1,105 per cento

terreni agricoli - esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993

Secondo quanto deliberato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24/06/2020 “INTERVENTI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA E MOROSITÀ INCOLPEVOLE DERIVANTI DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19 – APPROVAZIONE INDIRIZZI E SCHEMA DI PROTOCOLLO”:

- per i contratti sottoscritti a canone concordato, al locatore è riconosciuta una riduzione dell'aliquota IMU di 0,07 punti (ovvero aliquota pari a 0,735 per cento) a condizione di una riduzione, a favore del conduttore, del canone di locazione almeno del 15% e comunque senza scendere sotto il limite di legge; la riduzione dell'agevolazione IMU e della contestuale riduzione del canone di locazione ha una durata di mesi 6 a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo; l'agevolazione IMU sarà applicata nell'anno d'imposta 2020 per gli atti aggiuntivi ai contratti sottoscritti nel periodo luglio/settembre 2020 mentre sarà applicata per l'anno d'imposta 2021 per gli atti aggiuntivi sottoscritti nel periodo ottobre/dicembre 2020;

- per i contratti di affitto sottoscritti a canone libero e trasformati in contratti di affitto a canone concordato secondo i parametri dell'accordo territoriale vigente, è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota pari allo 0,735 per cento

Esenzione dall'Imposta Municipale Propria - IMU per il Settore Turistico

Art. 177 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 - Decreto Rilancio convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  è  dovuta  la  prima   rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  immobili degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a
condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso  da parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

Art. 78 della Legge n. 126 del 13/10/2020 che ha convertito il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020

1.  In  considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate((; l'esenzione per  le  pertinenze  di immobili rientranti nella categoria catastale D/2  si  applica  anche relativamente  alla  prima  rata  di   cui   all'articolo   177   del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)); 
c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle
attività ivi esercitate; 
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attività ivi esercitate. 
2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  nel  rispetto  ((dei limiti  e  delle  condizioni  previsti))  dalla  Comunicazione  della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.». 
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,  commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 

IMU 2020: come si paga

Il pagamento della nuova IMU 2020 potrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando, ai sensi della Risoluzione n. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti codici tributo:

3912 denominato “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze - Comune”

3913 denominato “IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”

3914 denominato “IMU – Imposta municipale propria per i terreni - Comune”

3916 denominato “IMU – Imposta municipale propria per aree fabbricabili - Comune”

3918 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune”

3923 denominato “IMU – Imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”

3924 denominato “IMU – Imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento - Comune”

3925 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato”

3930 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune”

3939 denominato “IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Comune”

Normativa:

- Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) - Art 1, Commi da 738 a 787 (pagine 127-136)

- Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio)

- Circolare 1/DF del 18 marzo 2020

- Risoluzione n. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate

- Regolamento IMU

- Accordo territoriale sulle locazioni abitative sottoscritto il 19/04/2019

- FAQ - Versamento e cancellazione della prima e seconda rata dell'IMU 2020