IMU 2021
L'amministrazione Comunale non ha approvato provvedimenti di variazione delle aliquote, pertanto per il 2021 sono valide le aliquote approvate per l'anno 2020.
Il comma 762 della Legge n. 160/2019 conferma le scadenze per il pagamento dell'imposta in due rate:
- 16 giugno per l'acconto
- 16 dicembre per il saldo
Aliquote IMU 2021
Le aliquote IMU relative all'anno di imposta 2021 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2020.
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,6 per cento
fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - 0,045 per cento
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 - 1,06 per cento
fabbricati concessi in comodato d’uso registrato tra parenti di primo grado in linea retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,805 per cento
fabbricati affittati a canone concordato secondo l’accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,805 per cento
fabbricati non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES - 0,945 per cento
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti - 1,105 per cento
aree fabbricabili - 1,105 per cento
terreni agricoli - esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993
IMU 2021: come si paga
Il pagamento della nuova IMU 2021 potrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando, ai sensi della Risoluzione n. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti codici tributo:
3912 denominato “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze - Comune”
3913 denominato “IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”
3914 denominato “IMU – Imposta municipale propria per i terreni - Comune”
3916 denominato “IMU – Imposta municipale propria per aree fabbricabili - Comune”
3918 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune”
3923 denominato “IMU – Imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”
3924 denominato “IMU – Imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento - Comune”
3925 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato”
3930 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune”
3939 denominato “IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Comune”
ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2021 PER IMMOBILI DEL SETTORE TURISMO E SPETTACOLO
Art. 1 della Legge n. 178/2020, comma 599:
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club esimili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
ESENZIONE IMU PER OPERATORI ECONOMICI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni):
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori.
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D3
Ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78, comma 3, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Normativa:
- Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) - Art 1, Commi da 738 a 787 (pagine 127-136)
- Circolare 1/DF del 18 marzo 2020
- Risoluzione n. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate
- Accordo territoriale sulle locazioni abitative sottoscritto il 19/04/2019