Pesca

Ultima modifica 21 aprile 2021

Rilascio della licenza di pesca

È una licenza che permette di pescare nelle acque interne del territorio regionale.

La licenza di pesca può essere:

  1. - di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale ed è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente;
  2. - di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
  3. - di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
  4. - di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

Dove Rivolgersi

Presso l'Ufficio Sviluppo Economico, in orario di apertura al pubblico.

Requisiti

Aver compiuto il dodicesimo anno di età: per i minori di 12 anni, la licenza non occorre purché accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

Come

La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale da effettuare su c.c.p. 26730507 intestato a Regione Toscana, Tesoreria Regionale, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale "tassa per l'esercizio della pesca".
Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa di concessione.
La ricevuta di versamento va tenuta con sè, durante l'esercizio della pesca, insieme ad un documento di identità.

Spese

  1. Licenza di tipo B: 35,00 Euro (valida 1 anno)
  2. Licenza di tipo C: 10,00 Euro (valida 15 giorni)
  3. Licenza di tipo D: 1,00 Euro (valida 1 giorno per gare sportive)

Note

La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

  1. - agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
  2. - per la pesca a pagamento negli impianti e nelle acque in concessione.

Norme di riferimento

Legge Regionale 03.01.2005, n. 7, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22.08.2005, n. 54/R