Separazione dei Beni

Ultima modifica 11 novembre 2022

SEPARAZIONE DEI BENI

La separazione dei beni è quel regime in base al quale ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua spettanza e di ogni acquisto che debba effettuare anche in costanza di matrimonio, con diritto di amministrare il suo patrimonio senza alcuna ingerenza da parte dell'altro coniuge. Tale regime è stato fino al 1975 quello legale vale a dire automaticamente applicabile a tutte le coppie che non avessero stipulato un'apposita convenzione matrimoniale. Con la riforma del diritto di famiglia la situazione si è capovolta: il regime legale è quello della comunione dei beni ma vi è, tutt'ora, la facoltà per i coniugi di decidere di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Che cosa è

La separazione dei beni è la modalità alternativa alla comunione legale dei beni che è il regime patrimoniale che, con la legge del 1975, disciplina in via generale i rapporti tra i coniugi. 
Nel regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei 
beni acquisiti durante il matrimonio.

Costituzione del regime di separazione

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.


I coniugi possono però, scegliere il regime della separazione:

  • al momento della celebrazione del matrimonio rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di culto);

  • prima del matrimonio tramite apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere trasmessa e prodotta all’Ufficiale dello Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);

  • dopo il matrimonio con convenzione stipulata da un notaio e successivamente annotata a margine dell’atto di matrimonio.

La separazione dei beni può anche essere originata da un’azione giudiziale nei casi indicati dal legislatore quali l’interdizionel’inabilitazione etc. 

 Effetti della separazione dei beni

 Il regime della separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità, il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

I coniugi che scelgono il regime della separazione mantengono invariati i loro patrimoni personali.

In particolare:

  1. ognuno dei coniugi resta proprietario esclusivo dei beni acquistati durante la vita matrimoniale;

  2. ognuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio.

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni non solleva il coniuge dal contribuire al mènage familiare proporzionalmente alle sue capacità reddituali e di lavoro.
Questa convenzione consente una maggiore flessibilità dei rapporti patrimoniali anche al fine di negare al coniuge superstite il riconoscimento di molti benefici che derivano dall’applicazione del regime della comunione legale e dalla disciplina sulle successioni: il regime di separazione dei beni impedisce, infatti, che le ricchezze del coniuge premorto passino al gruppo familiare dell’altro coniuge; infatti la successione legittima non prevede la successione degli affini (ossia i parenti del coniuge).

Per quanto riguarda, invece, i debiti contratti da uno dei coniugi in regime di separazione dei beni occorre distinguere:

  1. personali: devono essere pagati direttamente dal coniuge che li ha contratti;

  2. nell’interesse della famiglia: anche se nessuna norma lo prevede secondo l’orientamento più diffuso dovrebbe valere la regola della responsabilità solidale dei coniugi in base alla quale entrambi rispondono con i loro beni per i debiti posti in essere da uno solo dei due.

 Prova della proprietà e acquisti compiuti

 I coniugi che abbiano optato per il regime della separazione dei beni possono provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva.

La convivenza, infatti, genera, in ogni caso, una situazione di utilizzo comune di un ingente numero di beni indipendentemente dalla loro titolarità.

Inoltre, durante la convivenza i coniugi compiono molti acquisti per i quali non sempre è facile individuare, a distanza di tempo, chi sia stato l’acquirente: si pensi all’acquisto di beni mobili non registrati (ad es.: un computer).

Premesso che ciascun coniuge ha il diritto di godimento sui beni dell’altro (non ha però la proprietà), in caso di contrasto circa la loro titolarità si presume che si tratti di beni comuni per pari quota a meno che uno dei due coniugi non riesca a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, di esserne proprietario esclusivo o titolare per una quota maggiore.

Tuttavia, il coniuge che voglia provare la proprietà di un bene immobile assumendo che l’altro coniuge, intestatario formale del bene, sia stato solo un prestanome non può ricorrere ai testimoni né avvalersi di presunzioni (sono le conseguenze che sono tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto) come in tutti gli altri casi.
Per quanto riguarda gli acquisti dei beni i coniugi possono decidere se compierli separatamente o congiuntamente e, in quest’ultimo caso, decidere se a quote uguali o disuguali.

 Separazione giudiziale dei beni

 La separazione giudiziale dei beni è una sentenza che può essere richiesta da ciascuno dei coniugi quando ricorra una delle seguenti cause:

  1. interdizione di uno dei coniugi;

  2. inabilitazione di uno dei coniugi; 

  3. cattiva amministrazione della comunione

  4. cattiva gestione negli affari personali di un coniuge, tali da mettere in pericolo gi interessi dell’altro o della comunione o della famiglia;

  5. condotta tenuta da uno dei coniugi nell’amministrazione della comunione tale da creare la situazione di pericolo di cui sopra;

  6. mancata o insufficiente contribuzione da parte di uno dei coniugi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia proporzionalmente alle sue sostanze e alle sue capacità di lavoro.

La legge non ha inserito tra le cause di separazione dei beni il caso in cui uno dei coniugi sia sottoposto ad amministrazione di sostegno: si deve però ritenere che la regola possa essere estesa anche a questo caso.

Gli effetti della sentenza di separazione dei beni decorrono dal momento della proposizione della domanda e ha l’effetto di instaurare il regime della separazione dei beni.