Ravvedimento operoso

Ultima modifica 28 aprile 2023

Il ravvedimento operoso è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 37 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali cui si rinvia per tutte le necessarie informazioni e dettagli.

 

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge e dal vigente regolamento.

 

In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell’importo dovuto,

- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,

- della sanzione in misura ridotta, il cui importo varia in relazione al numero dei giorni di ritardo.

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

 

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo prima che il contribuente sia stato formalmente avvisato dall’amministrazione di eventuali procedure di ispezioni, verifiche, controlli in corso o gli siano stati notificati accertamenti a suo carico.