Il ravvedimento operoso è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 37 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali cui si rinvia per tutte le necessarie informazioni e dettagli.
Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge e dal vigente regolamento.
In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’importo dovuto,
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,
- della sanzione in misura ridotta, il cui importo varia in relazione al numero dei giorni di ritardo.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo prima che il contribuente sia stato formalmente avvisato dall’amministrazione di eventuali procedure di ispezioni, verifiche, controlli in corso o gli siano stati notificati accertamenti a suo carico.