I.C.I.

Ultima modifica 26 marzo 2021

Chi deve pagare l'I.C.I?

L'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere pagata da coloro che possiedono fabbricati od aree fabbricabili come proprietari o come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Qualora vi sia un usufruttuario e un nudo proprietario, l'usufruttuario è tenuto a versare l'imposta.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata interamente assolta per l'anno di riferimento.

In caso di decesso del proprietario il versamento dell'imposta si effettua nel seguente modo:

  • per il periodo precedente la data del decesso è effettuato con bollettino intestato alla persona deceduta;
  • per il periodo successivo alla data del decesso è effettuato dagli eredi, a loro nome, per la propria quota di possesso.

Immobili esclusi

Con il Decreto Legge n.93 del 27 maggio 2008, convertito nella Legge n.126 del 24 luglio 2008 sono escluse dal pagamento dell'ICI le abitazioni principali dei contribuenti, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (che, pertanto, sono ancora soggette al pagamento dell'imposta e per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista D.Lgs. 504/1992); sono inoltre escluse, in base alla Risoluzione Ministeriale n.12/DF del 5 giugno 2008, le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale.

L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i familiari conviventi, dimorano abitualmente, intendendo per tale, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.

Quando pagare l'I.C.I?

Le scadenze per il versamento ICI sono le seguenti:

  • acconto: dal 1º al 16 giugno
  • saldo: dal 1º al 16 dicembre.

I cittadini italiani residenti all'estero possono avvalersi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16 (convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n.75) per effettuare il versamento dell' ICI dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, nel periodo che va dal 1º al 16 dicembre. In tal caso devono essere corrisposti gli interessi, nella misura del 3% sull'importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto entro il 16 giugno.

Come pagare

L'ICI si paga per autoliquidazione, cioè non arriva a casa al contribuente sotto forma di cartella, ma occorre calcolare e versare personalmente quanto dovuto.

I versamenti dell'imposta dovranno essere effettuati:

  • presso gli uffici postali sul conto corrente postale n.10879534 intestato al Comune di Castelnuovo Berardenga - Servizio Tesoreria - I.C.I.;
  • tramite il modello F24

Il regolamento delle entrate comunali, approvato con Delibera di G.C. n.76 del 28/04/2011, fissa in €12,00 l'importo, per ciascun tributo di competenza dello scrivente Ente, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

La Finanziaria 2007, art.1, comma 166, recita quanto segue: Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.

Base di calcolo

Per i fabbricati iscritti in catasto l'ICI si calcola sulla base del valore catastale dell'immobile; detto valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, per un moltiplicatore, che è:

  • 100 per le abitazioni , gli alloggi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)
  • 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D)
  • 34 per i negozi e le botteghe (categoria C/1).

Per le aree fabbricabili e nei casi di fabbricato in demolizione o soggetto a interventi di recupero (art. 41, comma 1, lettere c) d) e) della legge n.457/1978) il valore è quello in pubblico commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.

I valori venali in comune commercio delle aree edificabili sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e potranno essere variati, con successiva deliberazione della stessa Giunta,da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche, i valori venali si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Deliberazione della G.C. n.16 del 2/02/2011.

Aliquote

Per ogni anno d'imposta il Comune stabilisce le diverse aliquote, a seconda della destinazione dell'immobile. Il contribuente, pertanto, è tenuto ad acquisire tale informazione presso gli Uffici o a visionare i relativi manifesti o ancora a consultare il sito Internet del Comune o dell'ANCI. In base alla Deliberazione del C.C. n.38 del 2 marzo 2011 le aliquote ICI per l'anno 2011 sono le seguenti:

  • Ordinaria: 7 per mille
  • Abitazione principale: 4,4 per mille

Detrazioni

Abitazione principale: € 103,29

Calcolo dell'imposta

L'imposta si determina applicando al valore, come sopra determinato, la relativa aliquota e sottraendo l'eventuale detrazione.

In caso di variazione d'utilizzo in corso d'anno, le diverse aliquote ed eventuali detrazioni vanno rapportate a mese o sua frazione pari o superiore a 15 giorni.

Denuncia di variazione

Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18/12/2007 n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico (M.U.I.).

Pertanto, qualora un contribuente cambi la propria abitazione principale (residenza), varii la rendita catastale di un immobile a seguito di interventi edilizi, stipuli un contratto di locazione per un abitazione ovvero quello esistente venga a cessare, occorre che proceda a comunicarlo all'Ufficio ICI del Comune, compilando e trasmettendo all'Ufficio competente la dichiarazione ICI, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento (solitamente 31 luglio dell'anno successivo).

In caso di decesso, in base alla legge n.383/2001, è sufficiente farsi carico della denuncia di successione, in quanto l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmetterne copia ad ogni Comune competente, assolvendo così gli obblighi ICI del contribuente.

La dichiarazione, redatta sull'apposito Modello ministeriale, scaricabile dal sito del Ministero delle Finanze insieme alle Istruzioni alla compilazione del modello, avrà effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino variazioni dei dati e degli immobili dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale dichiarazione può essere congiunta per tutti i contitolari. I casi di obbligo di presentazione della dichiarazione ICI sono descritti nelle istruzioni alla compilazione del modello ministeriale.

Rimborsi

La Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), all'articolo 1 commi 164 e 165, ha stabilito quanto segue:

  • 164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
  • 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Ravvedimento Operoso

In base all'art. 13 D. Lgs. n.472/1997, modificato dalla Legge di Stabilità 2011 n.220 del 13/12/2010.

Il Ravvedimento Operoso consente la regolarizzazione spontanea di talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell'imposta. Il riferimento normativo di tale istituto è l'art. 13 del D.Lgs .del 18/12/1997, n.472 decreto legislativo che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la disciplina di ravvedimento operoso prevede il pagamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento o del tipo di violazioni. L'articolo 13, al comma 1, specifica che "non può avvalersi del ravvedimento il contribuente che sia nell'ipotesi in cui siano già iniziate talune attività di verifica e accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria".

Dal 1º Febbraio entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla citata Finanziaria 2011, la quale ha introdotto aumenti nelle sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale .L'aumento del costo per il ravvedimento si applica ovviamente per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio in poi, mentre per le violazioni commesse prima, anche se sanate dopo il 1 febbraio, si applicano le precedenti percentuali.

Tabella sanzioni nuovo Ravvedimento Operoso
Violazione Termine per la regolarizzazione Sanzione applicabile a partire dal 1º Febbraio 2011 Sanzione applicabile fino al 31 Gennaio 2011
Omesso versamento art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b)
può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo
Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%
Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)
pari al 2,50%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.
Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75%
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%
Omessa presentazione della Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c)
Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione Sanzione ridotta a 1/10 del minimo Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

Alle suddette sanzioni, vanno aggiunti gli interessi, con maturazione giorno per giorno:

  • del 2,5%, con riferimento a prima del 1.1.2001;
  • del 3,5%, a partire dal 1.1.2001;
  • del 3%, a partire dall 1.1.2002;
  • del 2,5%, a partire dal 1.1.2004;
  • del 3%, a partire dal 1.1.2008
  • del 1%, a partire dal 01.01.2010
  • del 1,5% a partire dal 01.01.2011

Il pagamento della sanzione ridotta (calcolata sull'imposta non pagata) deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori, utilizzando:

  • bollettino ICI ordinaria (c/c 10879534 intestato a Comune Castelnuovo Berardenga - Servizio di Tesoreria - ICI), barrando la casella "Ravvedimento";
  • Modello F24, codice tributo "3906" per Interessi e "3907" per Sanzioni e barrando la casella "Ravvedimento".

E' necessario infine comunicare per iscritto al Comune l'avvenuto ravvedimento operoso utilizzando l'apposito modello disponibile nella sezione Allegato.

Altre notizie utili

Per i casi particolari non illustrati precedentemente, quali esenzioni e riduzioni d'imposta (es. per inagibilità), agevolazioni per abitazioni assimilate all'abitazione principale ecc., è opportuno rivolgersi all'Ufficio ICI del Servizio Tributi - Via G. Garibaldi, 4 - Telefono 0577.351316.