Autentiche di firma

Ultima modifica 15 novembre 2021

Che cos’è

Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco.

Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.

Quando si può autenticare la firma

L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi;

- domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);

- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006;

- nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);

- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983).

Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:

-  dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco.

In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio;

- non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.

Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido. 

Destinatari del servizio

Cittadini residenti e non residenti.

Come accedere al servizio

E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.

Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.

Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.

Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".

Atti e documenti da presentare all’estero

Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura di Siena.

Termine fissato per la conclusione del procedimento: Rilascio immediato 

Costo del procedimento: Autentiche in bollo: € 16,00 per marca da bollo + € 0,60 per diritti di segreteria

Autentica di firma esente da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.

dich.sost. atto notorio con autentica
15-11-2021

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