IMU 2019

Ultima modifica 3 agosto 2021

Lunedì 17 giugno 2019 scade il termine per il pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2019. Il versamento deve essere pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2019. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2019.


Aliquote e detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2019

Fattispecie - Aliquota Comunale

Abitazione classificata nelle categorie catastali in A/1 – A/8 – A/9 con relative pertinenze - 0,40%

Comodato d’uso registrato tra parenti di primo grado in line retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,76%

Affitti a canone concordato secondo l’accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,76%

Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES - 0,90%

Immobili di categoria abitativa A regolarmente locati, incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 1,06%

Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non incluse nelle fattispecie sopra riportate - 1,06%

Detrazioni

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le categorie A1 – A8 – A9) compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
 
Chi deve pagare l’IMU
 
■ i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione,   enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale;
■ i locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto;
■ i concessionari di aree demaniali;
■ l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.
 
Come pagare
 
Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (C227) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:
3912 — IMU abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)
3916 — IMU su aree fabbricabili
3918 — IMU su altri fabbricati
 
Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) l'imposta dovrà essere versata con codici:
 3925 — IMU di competenza statale
 3930 — IMU di competenza comunale

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta, con i suddetti codici:
· 3906 -  IMU interessi
· 3907IMU sanzioni
 

Scadenze IMU
Ai sensi del  comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, l’IMU  è versata in due rate alle seguenti scadenze:

  • acconto: entro il 16 giugno (da versare per il primo semestre);
  • saldo: entro il 16 dicembre.

Ravvedimento operoso IMU (art.13 D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i )

 
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019). Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell’imposta. Il riferimento normativo di tale istituto è l’art. 13 del D.Lgs. del 18/12/1997, n. 472, decreto legislativo che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni  amministrative in materia tributaria.
 

Dichiarazione IMU

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni, nella seguente sezione, ovvero scaricabile dal sito internet del Ministero delle Finanze www.finanze.gov.it in versione pdf editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite nell'art. 4 del decreto. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere effettuata:

  • mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati; se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu deve essere presentata a tutti i comuni sui cui territori insiste l'unità immobiliare;
  • a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione Imu », indirizzata all'ufficio tributi del comune competente;
  • in via telematica con posta certificata all'indirizzo pec: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it

 
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune (tel. 0577/3511) ovvero  consultare il sito www.comune.castelnuovo.si.it dove è possibile effettuare il calcolo on line dell'IMU e la stampa del modello di pagamento F24.

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