Non applicazione delle disposizioni di stralcio parziale dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Pubblicato il 31 gennaio 2023 • Comune , Tributi

Preso atto della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) che ha previsto, per gli Enti l’annullamento dei singoli debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora e che la stessa legge prevede che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni relative allo “stralcio” parziale delle cartelle,
 
                                                                            si comunica

che il Consiglio comunale con deliberazione comunale n. 4 del 31/01/2023, immediatamente eseguibile, ha approvato la non applicazione ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), così come previsto dal comma 229 della medesima legge, per i ruoli emessi dai seguenti enti creditori: “Comune di Castelnuovo Berardenga” (codice ente creditore 06733) e “Comuni di Asciano e Castelnuovo Berardenga Polizia associata” (codice ente creditore 17583).