La Toscana in zona Rossa

Pubblicato il 15 novembre 2020 • Emergenza Coronavirus

Riportiamo alcune delle indicazioni più importanti in zona rossa che sono valide da oggi 15 novembre
 

SPOSTAMENTI
All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa.

AUTOCERTIFICAZIONE
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro.

ASSISTENZA PARENTI O AMICI NON AUTISUFFICIENTI
E' una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

SEPARATI O DIVORZIATI
Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve.

NONNI, PARENTI, NIPOTI
E' consentito accompagnare figli e riprendere figli da nonni o parenti dopo la giornata di lavoro,  ma è fortemente sconsigliato, per gli anziani, gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.

SPESA FUORI COMUNE
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti.
Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati

USCIRE PER ACQUISTARE BENI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI
Solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23 (che riporto nel post) 

VOLONTARIATO
Il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

SECONDA CASA 
E' consentito solo per porre rimedio a situazioni sopravvenute, imprevedibili e urgenti. 

LUOGHI DI CULTO
E' possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro.

ANIMALI DA COMPAGNIA
E' consentito per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

VETERINARI
E' consentito lo spostamento, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

PASSEGGIATE
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

ATTIVITA' MOTORIA
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione.

GIARDINI PUBBLICI
E' consentito a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura.

BICI
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria.

AUTO INSIEME A NON CONVIVENTI
E' consentito, con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

ORTI E ATTIVITA' AGRICOLE PER AUTOCONSUMO, OLIVE FRANTOIO
E' consentito andare fuori comune, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE
Sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario. Negli orari consentiti il clienti può stazionare nell'esercizio commerciale esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto.

CENTRI CULTURALI, SOCIALI, ASSOCIATIVI
Le attività al suo interno sono sospese

 

Toscana zona rossa1

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